Onorevoli Colleghi! - In Italia, le persone la cui disabilità è definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, «in situazione di gravità» sono circa 1.800.000. Fra costoro, un numero, fortunatamente molto inferiore, calcolabile in circa 300 mila, si trova nella situazione che nella presente proposta di legge è considerata «gravissima». Per loro, la suddetta situazione di gravità è aggravata dal fatto che non sono in grado di adempiere ad almeno due delle funzioni indicate dall'articolo 2 della presente proposta di legge, ovvero:

          a) deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

          b) impossibilità di deambulazione;

          c) impossibilità di mantenere il controllo sfinterico;

 

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          d) impossibilità - se di età superiore ai 6 anni - di procedere alla assunzione di cibo, di lavarsi, o di vestirsi.

      È proprio a favore di queste persone che la presente proposta di legge intende intervenire. È del tutto evidente che se una persona la cui disabilità è già considerata in situazione di gravità, come definita dalla citata legge n. 104 del 1992, è «anche nell'impossibilità di svolgere in modo autonomo almeno due delle suindicate funzioni», abbisogna di una assistenza continua, quotidiana, per le intere ventiquattro ore giornaliere.
      Per l'elaborazione del testo proposto ci si è avvalsi della collaborazione di alcune associazioni del settore.
      La presente proposta di legge è composta da cinque articoli.
      L'articolo 1, modificando il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, definisce in maniera più precisa il termine «inabile», trasferendo il concetto alla situazione di gravità prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
      L'articolo 2 riguarda l'adeguamento delle pensioni di reversibilità, non solo eliminando i limiti di cumulabilità della pensione di reversibilità con altri eventuali redditi, ma precisando, anche, che essa sia erogata per intero, al 100 per cento, e non già in modo commisurato alla situazione familiare. L'articolo 2 determina, altresì, i parametri per dichiarare una persona impossibilitata allo svolgimento autonomo delle funzioni.
      L'articolo 3 indica la documentazione che gli aventi diritto alle pensioni di reversibilità devono presentare agli organi competenti.
      L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria della legge, calcolata in circa 5 milioni di euro annui, tramite l'istituzione di una nuova lotteria.
      L'articolo 5 disciplina la data di entrata in vigore della legge.

 

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